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D.M. 31/08/20062.8.3. Tubazioni flessibili. Le tubazioni flessibili, utilizzabili unicamente per i collegamenti dei compressori e dei carri bombolai, devono essere resistenti internamente all'idrogeno ed esternamente alle abrasioni e all'invecchiamento. La loro pressione di esercizio non deve essere inferiore a quella del sistema di condotte in cui vengono inserite. Le tubazioni devono essere progettate secondo le disposizioni di cui al punto 2 dell'allegato I al decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 93 «Attuazione del- la direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione». 2.8.4. Dispositivi di limitazione della pressione ed accessori di sicurezza. I dispositivi di limitazione della pressione e gli accessori di sicurezza devono essere progettati secondo le disposizioni di cui al punto 2 dell'allegato I al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 «Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione». I dispositivi di limitazione della pressione devono intervenire prima che la pressione effettiva abbia superato la pressione massima di esercizio stabilita per non più dell'1%. Gli accessori di sicurezza (valvole di sicurezza) con scarico in atmosfera devono essere tarati a non più del 110% della pressione massima di esercizio stabilita. Gli accessori di sicurezza (valvole di sicurezza) installati a valle dei compressori, a garanzia che non siano superate le pressioni massime di esercizio, devono essere montati indipendentemente da quelli esistenti nei compressori stessi. Ogni compressore deve essere inoltre dotato di un dispositivo di arresto automatico tarato per le massime pressioni di esercizio. Le pressioni di erogazione non devono essere superiori a 350 bar. Negli impianti nei quali la compressione è realizzata con pressione superiore a 350 bar, la linea che adduce il gas agli erogatori deve essere dotata di un limitatore di carica con pressione di taratura pari a 350 bar. Deve anche essere assicurato, con adatte apparecchiature, che le pressioni massime di esercizio stabilite non vengano superate. A tale scopo, in testa alle condotte, a valle delle unità di compressione, deve essere installato, oltre all'apparecchio principale di riduzione della pressione, un idoneo dispositivo di sicurezza (come, ad esempio: secondo riduttore in serie, dispositivo di blocco, valvola di sicurezza, ecc.), che intervenga prima che la pressione effettiva abbia superato la pressione massima di esercizio stabilita. Negli impianti nei quali la compressione è realizzata con pressione non superiore a 350 bar, la linea che adduce il gas agli erogatori deve essere dotata di idonei dispositivi per l'arresto automatico dei compressori alla pressione di 350 bar, oltre a quello proprio del compressore. Deve inoltre essere installato un dispositivo di scarico in atmosfera tarato a non più del 110% della pressione massima di esercizio stabilita e con condotta di valle di sezione non inferiore a 20 volte la sezione di calcolo del dispositivo di sicurezza stesso. 2.8.5. Apparecchi di distribuzione automatici. Gli apparecchi di distribuzione devono essere provvisti della marcatura CE e devono soddisfare ai requisiti essenziali di sicurezza della direttiva 94/9/CE. Il collegamento dell'apparecchio di distribuzione alla linea di adduzione del gas deve essere effettuato tramite una valvola di eccesso di flusso. Prima della pistola di erogazione gas al veicolo deve essere inserita una valvola di non ritorno. L'impianto di scarico in atmosfera deve essere in grado di resistere alle sollecitazioni meccaniche prodotte dal gas effluente alla pressione di esercizio. L'estremità superiore del condotto di scarico in atmosfera deve essere situata ad una distanza dal piano di calpestio non minore di 2,50 m e protetta da dispositivo taglia fiamma inossidabile. Gli apparecchi di distribuzione devono essere collegati elettricamente a terra secondo quanto prescritto al punto 2.10. Ogni apparecchio di distribuzione deve fare capo ad un dispositivo di intercettazione posto alla radice dell'apparecchio stesso. Al fine di impedire l'erogazione a pressione superiore a 220 bar ovvero a 350 bar per gli impianti che erogano a tale pressione, su ciascun punto di erogazione degli apparecchi di distribuzione deve essere inserito un sistema di controllo automatico della pressione che interagisca con la testata contometrica, oppure un sistema di equivalente efficacia e non manomissibilità. 2.8.6. Organi di intercettazione e scarico dell'impianto gas. Gli organi di intercettazione e scarico delle linee di alimentazione dei compressori e gli organi di intercettazione delle linee di collegamento tra i compressori e gli apparecchi di distribuzione, devono essere ubicati all'esterno del locale compressori, in posizione protetta rispetto allo stesso, ed in punti facilmente accessibili all'operatore. Le valvole di intercettazione e scarico devono essere chiaramente individuate da apposite targhette di identificazione. Le linee del gas di bassa pressione, quelle di alta pressione e le linee adducenti l'acqua del sistema di raffreddamento devono essere contrassegnate con colori diversi per l'identificazione dei fluidi secondo le normative vigenti. 2.9. Sistema di emergenza. Sistema comandato da pulsanti di sicurezza, con riarmo manuale, collocati in prossimità del locale compressori, della zona rifornimento veicoli e del locale gestore, in grado di a) isolare completamente le tubazioni di mandata agli apparecchi di distribu- zione mediante valvole di intercettazione comandate a distanza, poste a valle di qualsiasi serbatoio di accumulo o smorzamento con capacità complessiva superiore a 50 Nm(elevato)3 b) isolare completamente la linea di bassa pressione dall'aspirazione dei compressori c) interrompere integralmente il circuito elettrico dell'impianto e delle installazioni accessorie, ad esclusione delle linee preferenziali che alimentano impianti di sicurezza. 2.10. Impianti elettrici, di terra e di protezione delle scariche atmosferiche. L'impianto di distribuzione di idrogeno deve essere dotato di impianti elettrici, di terra e di protezione dalle scariche elettriche atmosferiche realizzati secondo quanto indicato dalla legge n. 186 del 1° marzo 1968. L'alimentazione delle varie utenze, fatta eccezione per gli impianti idrici antincendio, deve essere intercettabile, oltre che dalla cabina elettrica, anche da un altro comando ubicato in posizione protetta. Le tubazioni e le strutture metalliche devono essere connesse con l'impianto generale di messa a terra. Qualora dal calcolo probabilistico di fulminazione, da eseguire secondo quanto prescritto dalla norma vigente, le installazioni considerate nei punti 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7 non dovessero risultare autoprotette, le stesse devono essere protette con impianti parafulmini, preferibilmente del tipo a gabbia. 2.11. Protezione antincendio. In prossimità di ogni elemento pericoloso dell'impianto deve essere posizionato almeno un estintore portatile di capacità estinguente non inferiore a 21A, 113BC e carica nominale non inferiore a 6 kg. Gli estintori devono essere disposti in posizione visibile, facilmente accessibile e rapidamente raggiungibile. Deve essere inoltre realizzata una apposita rete naspi/idranti le cui caratteristiche prestazionali e di alimentazione sono quelle definite per la protezione interna dalla norma UNI 10779 con riferimento al livello di rischio 2. Per quanto riguarda i componenti degli impianti, le modalità di installazione, i collaudi e le verifiche periodiche, le alimentazioni idriche e i criteri di calcolo idraulico delle tubazioni, si applicano le norme di buona tecnica vigenti. Nei locali contenenti recipienti di accumulo con capacità complessiva superiore o uguale a 2.000 Nm(elevato)3 di gas deve essere installato un impianto di estinzione automatico a pioggia, avente portata non inferiore a 5 l/min. per m(elevato)2 di superficie da proteggere e autonomia non inferiore a 30 minuti. 2.12. Sistemi di rilevazione. Tutti gli elementi pericolosi dell'impianto devono essere sorvegliati mediante l'installazione di un impianto di rilevazione di idrogeno nonchè mediante l'installazione di un impianto di rilevazione di fumo, di fiamma e di scintilla. Detti impianti devono essere collegati con il sistema di emergenza di cui al precedente punto 2.9. Titolo III DISTANZE DI SICUREZZA 3.1. Entità delle distanze di sicurezza. In relazione al grado di sicurezza con cui gli elementi sono realizzati, devono essere rispettate le seguenti distanze di sicurezza, fatto salvo quanto disposto per gli impianti misti al successivo Titolo VI. Per gli impianti nei quali viene adottata una pressione di erogazione superiore a 220 bar e comunque non superiore a 350 bar, le distanze di sicurezza stabilite dal presente Titolo devono essere aumentate del 50%. A) Elementi con sicurezza di 1° grado Elemento Distanza di protezione (m) Distanza di sicurezza interna (m) Distanza di sicurezza esterna (m) Cabina di riduzione e misura del gas idrocarburo 2 -10 Locale compressori 5 -20 (*) Locale recipienti di accumulo 5 -20 Box carro bombolaio 5 -20 (*) Per il locale compressori la distanza di sicurezza esterna, ad eccezione di quella computata rispetto ad edifici destinati alla collettività, può essere ridotta del 50% qualora risulti verificata una delle seguenti condizioni: a) le aperture dei locali non siano rivolte verso edifici esterni all'impianto b) tra le aperture del locale compressori e le costruzioni esterne all'impianto siano realizzate idonee schermature di tipo continuo con muri in calcestruzzo armato su ambo le facce, aventi spessore minimo di 15 cm ed altezza non inferiore a 2,5 m, tali da assicurare il contenimento di eventuali schegge proiettate verso le costruzioni esterne. B) Elementi con sicurezza di 2° grado Elemento Distanza di protezione (m) Distanza di sicurezza interna (m) Distanza di sicurezza esterna (m) Cabina di riduzione e misura del gas idrocarburo 2 10 10 Locale compressori 10 10 20 Box carro bombolaio 10 10 20 C) Apparecchi di distribuzione automatici. Elemento Distanza di protezione (m) Distanza di sicurezza interna (m) Distanza di sicurezza esterna (m) Apparecchi di distribuzione 10 (*) 8 20 (*) (*) Le distanze di sicurezza esterna e di protezione degli apparecchi di distribuzione automatici possono essere ridotte del 50% qualora tra gli stessi e le costruzioni esterne all'impianto, tranne quelle adibite alla collettività, siano realizzate idonee schermature di tipo continuo con muri in calcestruzzo armato su ambo le facce aventi spessore minimo di 15 cm ed altezza non inferiore a 2,5 m, tali da assicurare il contenimento di eventuali schegge proiettate verso le costruzioni esterne. D) Altre distanze di sicurezza. Tra gli elementi pericolosi di cui al punto 1.2.3 ed i sotto elencati locali desti nati a servizi accessori, devono essere rispettate le seguenti distanze di si curezza a) ufficio del gestore, magazzino, servizi igienici, officina senza utilizzo di fiamme libere e impianto lavaggio: distanze di sicurezza di cui alle precedenti lettere A), B) e C) b) cabina energia elettrica: 15 m c) abitazione gestore: distanza di sicurezza esterna d) posti di ristoro e/o vendita: fino a 50 m(elevato)2 di superficie coperta complessiva: si applicano le distanze di sicurezza interna di cui alle precedenti lettere A), B), C); fino a 200 m(elevato)2 di superficie lorda accessibile al pubblico (è consentita inoltre una superficie aggiuntiva destinata a servizi e deposito non eccedente 50 m(elevato)2): 10 m rispetto alla cabina di riduzione e misura del gas idrocarburo e 15 m rispetto agli altri elementi pericolosi dell'impianto; nel caso di superfici superiori a quelle sopra indicate: 20 m. Ove i posti di ristoro ed i locali di vendita risultino contigui su una o più pareti, o sottostanti o sovrastanti tra loro ma non direttamente comunicanti, ovvero risultino non contigui e separati tra loro da semplici passaggi coperti, le rispettive superfici non vanno cumulate. Le aperture dei locali contenenti gli elementi pericolosi dell'impianto di cui al punto 1.2.3, con esclusione degli apparecchi di distribuzione automatici, devono essere schermate con muri paraschegge qualora siano rivolte verso locali destinati a servizi accessori di cui al punto 1.2.1, lettera i), ed al punto |
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